VIA con il RECUPERO dei vani e locali seminterrati esistenti

LEGGE REGIONALE 7/2017 – recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

CON LA NUOVA LEGGE, LA REGIONE VUOLE  PROMUOVERE il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale. Locali che sono una preziosa risorsa per soddisfare i bisogni di cittadini e imprese, così come per incentivare la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo. 
La l.r. n. 7/2017 (BURL N. 11 del 13/03/2017) LO DELIBERA.

DEFINIZIONE di seminterrato: 
Sono definiti seminterrati i vani e locali situati su un piano con: 

  • il pavimento che si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
  • il soffitto che si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

    CONDIZIONI
    di recupero:
    Tali vani e locali possono essere recuperati a condizione che: 
  •  siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.

    RECUPERO
    ,  non è qualificato come nuova costruzione ed esso può avvenire con o senza opere edilizie:
  • se sono previste opere edilizie, è necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento;
  • se non sono previste opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005.

LIMITI, Ai volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della presente legge non può essere mutata la destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.
Il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi, purché siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza delle persone non sia inferiore a 2,40 metri e ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio.

I Comuni possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, motivata da specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

I Comuni possono successivamente aggiornare le parti escluse di cui sopra a seguito di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico.
L’applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione oppure da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

Zone di milano escluse/ rischio:

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FONTE: REGIONE LOMBARDIA .IT

     

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