Definizione seminterrato, come già detto nel ultimo articolo, per seminterrato, la nuova legge intende: ‘il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio’
Per cui il recupero è possibile solo per quelli seminterrati che al momento dalla data di entrata in vigore della legge, risultano legittimamente realizzati e che si trovano in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. È possibile anche per le prossime realizzazioni ma debbono trascorrere almeno 5 anni dalla loro costruzione.
Cosa si può realizzare nei seminterrati recuperati?
Uffici, appartamenti, attività commerciali, quindi, uso residenziale, terziario o commerciale.
Quali sono gli Oneri?
Il recupero non è considerato nuova costruzione, quindi gli oneri sono connessi al tipo di intervento edilizio. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a 200 mq per uso residenziale e 100 mq per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Obblighi/ limiti:
- L’altezza minima è di almeno 2,40 metri, ma viene introdotto il calcolo delle altezze medie se i locali presentano altezze interne irregolari. (Come calcolare l’altezza media? Dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi i metri 1,50 per la superficie relativa)
- pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
- i seminterrati debbono essere in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.
- L’areazione e l’illuminazione dovranno essere garantiti, anche con impianti tecnologici.
- Gli interventi, inoltre, dovranno prevedere misure per il contenimento dei consumi energetici, con l’obbligo di realizzazione di idonee opere di isolamento termico.
- L’articolo 3 aggiunge altri due obblighi: le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia; dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o, ancora, altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
Differenza per estensione delle unità immobiliari già esistenti o nuove unità immobiliare autonome:
Se il recupero a uso abitativo è inteso come estensione di un’unità residenziale esistente, solo per locali accessori o di servizio è ammesso il ricorso all’aeroilluminazione totalmente artificiale a patto che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva. Se il recupero abitativo porta alla creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali. Per il recupero a uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere minimo di 2,5 metri.
Vantaggi:
Di mercato: più offerta per imprese e cittadini.
Economici: Rilancio del settore edile, strategico per la crescita.
Ambientali: Zero consumo di suolo e più efficienza energetica.