Con il contratto di sublocazione, il conduttore (sublocatore) concede in godimento ad un altro soggetto (subconduttore) il godimento totale o parziale dell’immobile locato.
In materia normativa per la sublocazione, con riferimento alla locazione ad uso abitativo, occorre esaminare, in primo luogo, l’art. 1594 c.c., secondo cui il Conduttore – salvo diversa previsione contrattuale – ha facoltà di sublocare l’immobile preso in locazione.
La legge n. 392/1978, inoltre, distingue tra sublocazione totale e parziale, prevedendo che:
- salvo patto contrario, il Conduttore non può sublocare totalmente l’immobile;
- salvo patto contrario, il Conduttore può sublocare una parte dell’immobile (es. una sola stanza), dandone preventiva comunicazione al Locatore, con lettera raccomandata.
In assenza di previsioni contrattuali specifiche, quindi, è sempre ammessa la sublocazione parziale, fermo restando che il Locatore conserva la facoltà di opporsi per gravi motivi .
Ribadisco l’importanza di inserire nel contratto una specifica clausola per l’impossibilità di sublocare .
Ciò premesso, vorrei segnalare che il Locatore ha, comunque, azione diretta nei confronti del Conduttore ai sensi dell’art. 1595 p.c., ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione [..] e per costringerlo ad adempiere tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Ciò, però, non significa che il subconduttore sia sullo stesso piano del conduttore: Non è possibile, riconoscere al subconduttore un diritto paritario né, tampoco, autonomo rispetto a quello del conduttore“.
riassumendo:
- il Locatore può pretendere il pagamento del canone d’affitto (o meglio, del prezzo della sublocazione) direttamente dal subconduttore;
- i due rapporti, tuttavia, restano separati e distinti.
Altro fondamentale principio sancito dal codice civile è che: la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
Ciò vuol dire che se il Locatore inizia una causa contro il conduttore, la sentenza pronunciata in quel giudizio produrrà i suoi effetti anche nei confronti del subconduttore.
In sostanza, per liberare l’immobile, il proprietario non dovrà agire sia contro il conduttore, sia contro il subconduttore. Sarà, infatti, sufficiente ottenere una pronuncia nei confronti del primo, operando il principio sopra esaminato di cui all’art. 1595, III comma.
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