Prelievi e versamenti in contanti….

In Italia per l’utilizzo del denaro contante ci sono restrizioni e limiti, questo per contrastare i fenomeni di evasione e prevenire il riciclaggio. Ma il limite all’utilizzo del contante vuol dire anche limitare prelievi e versamenti.

I limiti per i pagamenti in contanti

Dallo scorso 4 luglio 2017 ci sono nuove sanzioni economiche per chi paga in contanti somme pari o superiori ai 3.000 euro: non più tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito, bensì da 3.000 a 50.000 euro.

Fino a 2.999,99 euro è possibile spostare soldi cash da un soggetto a un altro senza forme né vincoli. Anche ai fini della validità di una eventuale donazione, in quanto l’importo può considerarsi di “modico valore” non è necessario il notaio.

Per importi da 3.000 euro in su è necessario procedere con bonifico bancario o postale, assegno non trasferibile, carta di credito o bancomat (cosiddetta carta di debito). Se l’importo poi viene trasferito a titolo di donazione, per la validità dell’atto (da un punto di vista prettamente civilistico e non certo tributario) è necessario il notaio salvo si proceda con una “donazione indiretta”.

Quando il prezzo di un bene o di un servizio è superiore a 3.000 euro, è possibile pagare in contanti frazionando il pagamento a rate, purché ciascuna di esse non sia superiore a 3.000 euro. Affinché, tuttavia, ciò sia possibile, è necessario che la dilazione a rate non appaia un artificioso mezzo per violare la normativa, ma corrisponda a prassi commerciali.

Al contrario, frazionare un pagamento in rate versate in contanti (anche se inferiori a 3.000 euro) è vietato se ciò è un modo per superare il limite all’uso dei contanti imposto dalla legge, valutazione questa che viene fatta caso per caso dal giudice oppure quando i pagamenti a rate sono realizzati in momenti diversi “ma in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”.

Secondo il Ministero, per poter pagare in contanti e a rate un importo complessivamente superiore a 3.000 euro è necessario che vi sia un pregresso accordo scritto tra le parti e che ciò corrisponda a una prassi commerciale.

In generale il divieto dei pagamenti in contanti a partire da 3.000 euro non riguarda i rapporti con la banca e, quindi, i prelievi e versamenti sul conto.

I rischi

La legge consente al fisco di effettuare indagini bancarie sui conti correnti e, su tali dati, basare le proprie rettifiche del reddito e gli accertamenti fiscali. Da un lato l’amministrazione finanziaria può accedere alla cosiddetta “Anagrafe dei rapporti finanziari”, un database ove è riportata ogni informazione sui conti dei contribuenti; dall’altro lato è autorizzata a richiedere ulteriori notizie all’istituto di credito.

Il contribuente deve essere pronto a spiegare da dove provengono le somme versate sul conto se non sono state “denunciate” nell’annuale dichiarazione dei redditi, soprattutto se superiori alle sue disponibilità economiche. La mancata giustificazione della provenienza del denaro versato in banca può implicare un accertamento fiscale.

Per quanto riguarda gli imprenditori, dal 3 dicembre 2016 sono considerati ricavi – e quindi devono essere tassati – i prelievi “non giustificati” (senza l’indicazione del nome del beneficiario in contabilità o senza la sua comunicazione alle Entrate in caso di controllo) per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. Il rischio è quello di un accertamento fiscale e il pagamento di ulteriori imposte sui redditi. Questo solo se, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, il correntista non indica il soggetto beneficiario del prelievo, sempre che quest’ultimo non risulti dalle scritture contabili. Tale regola si applica soltanto ai titolari di reddito d’impresa e non ai professionisti.

Per tutti gli altri contribuenti i prelievi dal conto corrente sono liberi. Il dipendente della banca può tuttavia chiedere spiegazioni su come verranno usate le somme, tali informazioni servono solo per notiziare la direzione della banca in caso di sospetto di uso per fini di riciclaggio di denaro sporco; la direzione a sua volta, ritenendo i sospetti fondati, dovrà dare comunicazione all’Uif (Ufficio Informazioni Finanziarie) il quale a sua volta valuterà l’eventuale segnalazione alla Procura. La somma prelevata dal conto superiore a 3.000 euro però non può essere impiegata per pagare un unico acquisto di beni o servizi perché, in tal caso, si ricade nel divieto di trasferimento del denaro tra soggetti diversi sopra la soglia limite.

Per i professionisti un tempo valevano le stesse condizioni in essere per gli imprenditori, ma dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale equiparazione le cose sono cambiate. Oggi, dunque, i professionisti, come i lavoratori dipendenti, sono liberi di effettuare prelievi senza dover tenere traccia del beneficiario delle somme.

fonte: idealista

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Ma il contratto transitorio è valido anche se a canone libero?

NO NO e NO e ancora NO

Il contratto transitorio NON può avere il canone libero e non solo, sul contratto l’esigenza della transitorietà deve essere individuata nel testo e provata attraverso documentazione da allegare al contratto stesso. A Milano tutti i giorni vengono registrati contratti con una tempistica inferiore ai 18 mesi, ma non rispettano in minima parte le condizioni di cui parlerò.

Come ho scritto nell’ultimo articolo, una delle tipologie contrattuali previste dalla legge 431/98 è il contratto di natura TRANSITORIA, ma per trovare le caratteristiche normative  che regolano questo contratto dobbiamo fare riferimento a 3 decreti Ministeriali di cui l’ultimo del 16 gennaio 2017 del Ministero Infrastrutture  e Trasporti e agli accordi locali stipulati tra le associazioni di categorie, i famosi accordi territoriali o piu comunemente conosciuti come CANONE CONCORDATO.

come CARATTERISTICHE principali abbiamo:

DURATA….STESURA…..IMPORTO

LA DURATA deve essere minimo di 1 mese e massimo 18, la locazione si intende conclusa senza che sia necessaria alcun tipo di comunicazione dalle parti. é possibile il rinnovo (anche se non automatico) nel caso si verifichino ancora le cause di transitorietà o nell’accordo tra le parti a proseguire con il contratto di locazione, ma non più  di natura transitoria ma verrà sostituito con il classico 4+4. 
STESURA  questo deve essere predisposto usando uno schema  predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture (Decreto ministeriale Allegato B), si distingue dal classico perché all’interno di questo  deve essere evidenziata la natura transitoria dello stesso, esempio, se la transitorietà è del conduttore, possiamo penare a un master o a un contratto di lavoro a tempo determinato, invece se la transitorietà è del locatore possiamo immaginare che questo sia andato all’estero per 12 mesi e al suo rientro, rientra in possesso del suo immobile. comunque questa transitorietà delle essere giustificata allegando la documentazione che l’attesta. Questo può essere scritto seguendo il modello tipo, importante è che ne segua il contenuto e i vincoli su durata e MISURA del canone.
IMPORTO  questo può essere deciso liberamente SOLO NEI COMUNI CON MENO DI 10.000 abitanti, laddove il comune dove si trova l’immobile ha piu di 10000 abitanti, ci sono degli accordi locali che stabiliscono  ed individuano  delle fasce di oscillazione all’interno delle quali  debbono essere compresi i canoni, come è nel COMUNE DI MILANO, DOVE IL CANONE DI LOCAZIONE RICHIESTO DEVE STARE DENTRO QUESTE FASCE. Nell’ultimo decreto del 2017, si prevede  che questo tipo di contratto può subire delle variazioni fino a un massimo di 20% dei valori.

RIASSUMENDO:

  1. durata massima non superiore a 18 mesi;
  2. importo del canone di locazione contrattato in linea con gli accordi  territoriali
  3. documentazione che documenti bene l’esigenza della transitorietà.

Per la tassazione questo contratto segue quella prevista dal 3+2 canone concordato, ossia 10% in regime di cedolare secca, a questa si aggiunge anche la riduzione del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016.

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APE – Certificazione energetica il vademecum dell’ENEA

Prima di tutto, cos’è ENEA? 
“L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 22).”

Cosa fa?
Sin dalla nascita negli anni ’60, i suoi punti di forza sono la ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e l’assistenza tecnico-scientifica a imprese, associazioni, territori, amministrazioni centrali e locali: anche per questo, diversamente da altri enti di ricerca, il riferimento istituzionale è il Ministero dello Sviluppo economico.

Parliamo ora dell’APE, cos’è il certificato di prestazione energetica?
APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, sia esso un edificio o un’appartamento, questo attesta la prestazione e la classe energetica e indica gli interventi migliorativi più convenienti. 

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Quando è necessario?
L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile.

Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la
classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.

L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.

Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione. Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita

Chi lo può fare?
L’APE deve essere redatto da un esperto indipendente, “accreditato” nel rispetto dei requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75).

Come ottenerlo?
L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze.
Nel caso di nuova costruzione la nomina dell’esperto che redige l’APE deve avvenire prima dell’inizio lavori.
L’APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti.

E’ valido per sempre?
No, è valido per 10 anni a partire dalla data del suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.

Quanto costa?
Con noi se devi affittare o vendere un’appartamento è GRATIS!!!! Sicuro, facile e veloce! te lo consegniamo in meno di 3 giorni!!!

fonte “ENEA”

scarica il vadecum ENEA

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Quali sono i costi totali d’affitto che bisogna sostenere?

Quando si parla di soldi le brutte sorprese non piacciono a nessuno. Sapere con certezza da subito quali sono i costi totali mensili da sostenere per un affitto, è importante per amministrare al meglio i propri risparmi, organizzando il futuro.

Nel caso di un contratto d’affitto l’inquilino e il locatore stipulano un accordo scritto necessario per vincolare le parti a diritti e doveri specifici. Pagando il canone di locazione il conduttore ha pieno diritto di servirsi della casa affittata, con l’obbligo di restituirla al termine del contratto così come le è stata consegnata.

Quali costi spettano al locatario?

Ma per il locatario le spese non si limitano al pagamento del canone mensile previsto. Egli deve infatti tenere in considerazione quelle spese collegate al godimento dell’immobile, necessarie per la buona vivibilità. Tra queste ricordiamo: le spese di consumo dell’energia elettrica, spese idrauliche, del gas, dello smaltimento dei rifiuti, eventuali spese condominiali.

In particolare, cita l’art. 9, primo e secondo comma, legge n. 392/78:

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese   relative   al   servizio   di  pulizia,  al  funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia  elettrica,  del  riscaldamento  e  del  condizionamento dell’aria,  allo  spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni.

Quali costi spettano al locatore?

Al proprietario spettano invece le “spese straordinarie” come il rifacimento della facciata del palazzo e di quei danni interni non causati dall’inquilino. Di fatto il locatore deve consegnare la casa in buono stato di manutenzione, adeguando l’immobile alle nuove disposizioni di legge, oltre a garantire all’inquilino il pacifico godimento della casa nell’ipotesi che qualcuno possa avanzare pretese sullo stesso.

Vi è poi un altro punto importante da considerare: le spese relative alla registrazione del contratto di locazione, a chi spettano?

Viene in questo caso in aiuto l’articolo 8 della legge 392/1978, che recita: le spese di registrazione del contratto sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

E’ di grande rilevanza capire fin da subito quali sono i costi che bisogna sostenere quando si decide di prendere in affitto un appartamento o una casa, in quanto non ci sono soltanto i costi relativi al canone di locazione mensile che deve essere giustamente pagato al proprietario, ma anche costi fissi e variabili accessori che bisogna mettere in conto.

Definire da subito il costo delle bollette, il costo del cibo, le spese condominiali previste e tenere un piccolo extra per gli imprevisti, vi permette di prepararvi al meglio ad affrontare i mesi di affitto concordati, evitando brutte sorprese.

In questo modo riuscire a risparmiare e programmare fin da subito i periodi di vacanza o gli svaghi che più ci piacciono, diventa semplice e soprattutto certo.

 

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Sanzioni per chi non registra contratto di locazione

Per chi non registra un contratto di locazione e di affitto, vi è l’applicazione di una sanzione amministrativa, sono altresì violazioni soggette a sanzione, anche il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro su annualità successive.

Sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:

  • Omessa registrazione del contratto: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
  • Parziale occultamento del canone: dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta;
  • Tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta versata in ritardo.

Omessa ritardata registrazione locazione: ravvedimento operoso e sanzioni

Mediante il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente, regolarizza la sua posizione con il fisco per la tardiva registrazione dei contratti di locazione sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, e sia la risoluzione e cessione degli stessi.

La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso contratti locazione nei tempi e nella misura pari a:

  • entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 12% dell’imposta dovuta (1/10 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.
  • entro un 1 dal termine di scadenza previsto, purché si versi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, del pagamento d’imposta dovuta, per esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata e agli interessi di mora:

  • una sanzione dell’1,0% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 15%), se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza 
  • una sanzione del 1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%), se il pagamento è effettuato dal 15° giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza
  • una sanzione dell’1,67% dell’imposta dovuta (1/9 del 15%), se il versamento è effettuato entro 90 giorni .

fonte: guida fisco

 

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Quanto costa registrare il contratto locazione 2018?

 

La Registrazione contratti locazione è obbligatoria sia per i conduttori che per i locatori entro un termine di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore). 

Se il contratto è in cedolare secca non ci sono costi di registrazione o di risoluzione, ma solo nel caso dove ci siano dei subentri o modifiche al proprio contratto.

Se invece il proprietario NON opziona il regime di cedolare secca, ci sono dei costi come vi elenco di seguito.

Registrazione contratto di locazione: 

La Registrazione di un contratto di locazione può essere effettuata per via cartacea o online presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dall’affittuario o dal locatario, o dalla società intermediare, nel seguente modo:

  • Presentando il nuovo nuovo modello RlI aggiornato alle istruzioni di settembre 2017;
  • Pagando un’Imposta di bollo da 16,00 euro ogni 100 righe di contratto.
  • Ricevuta di pagamento imposta di registro da versare con modello F24 Elide se il contratto di affitto non prevede la cedolare secca;
  • Allegando in unico file, uan copia del contratto di locazione da registrare + eventuale documentazione quale per esempio scritture private, mappe, dicitura APE.

Dopo la richiesta di registrazione del contratto, l’Agenzia delle Entrate:

  • Restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla ricezione
  • Rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.

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I vantaggi della locazione a Canone Concordato

Oltre la questione TEMPO, la locazione a canone concordato può essere una buona opzione per risparmiare, sia per il locatore che per il conduttore.

Trattandosi di un contratto di locazione a prezzi convenzionati rappresenta un vantaggio sia per l’inquilino che potrà pagare un affitto più basso, sia per il locatore che, dovendo pagare le tasse sulla locazione percepita, potrà beneficiare di una cedolare secca più bassa, pari al cioè al 10% (approvato in modo definitivo con Legge di Stabilità 2018)

Il contratto di locazione a canone concordato deve avere una durata non inferiore a tre anni, tacitamente rinnovabili per altri due anni.
Dal canone concordato non sono escluse le locazioni brevi che vanno cioè da 1 a 18 mesi. SONO invece esclusi glia affitti BREVI, quelli sotto i 30 giorni.

Gli importi massimi e minimi dei canoni stabiliti per il contratto concordato sono determinati a livello locale dalla contrattazione tra le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini e si basano sulle caratteristiche dell’immobile, sulla zona dove si trova e sul numero degli occupanti.

La locazione a canone concordato NON sempre è più bassa rispetto a quella determinata dai prezzi di mercato, pero di solito si, ma se andiamo a calcolare il risparmio fiscale, è notevolmente più conveniente in determinate situazioni.

Le agevolazioni fiscali per il proprietario

  • Riduzione IMU
  • Cedolare secca: aliquota  ridotta al 10%  per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nel Comune di Milano.
  • Riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato. I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), i due tributi si determineranno applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino con reddito basso

Gli inquilini a basso reddito possono usufruire di detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi di:

  •  495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
  • Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino in TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di: 

  • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
  • La detrazione spetta a condizione che:
    • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
    • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Queste detrazioni spettano solo per i primi tre anni di trasferimento della residenza.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino che studia all’università FUORI SEDE

  • Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale. In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
  • Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

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Bilocale Via Ripamonti

Via Ripamonti, Bocconi, la zona è ricca di servizi di prima necessità che si raggiungano facilmente a piedi cosi come il l’esselunga e Lidl, inoltre ben servita dai mezzi di superfici come il tram 24 che in 10 minuti porta diretto in Piazza Duomo. L’appartamento si trova in una palazzina degli anni 30, in un 3 piano senz’ascensore ed è composto da una zona living con soggiorno e cucina a vista, che grazie alla sua doppia esposizione con accesso diretto alla terrazza è molto luminoso. Completa la soluzione un’ampia camera matrimoniale ed un bagno finestrato. La casa ha il riscaldamento autonomo ed è condizionata. La richiesta è di 1100€ compreso di spese condominiali.

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Bilocale Via Giuseppe MEDA

CORSO SAN GOTTARDO, VIA GIUSEPPE MEDA

In contesto condominiale, proponiamo in locazione ampio bilocale arredato composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera da letto matrimoniale con ampio armadio, antibagno e bagno con  box doccia, lavanderia e cantina.
C’e la possibilità di affittare anche un posto auto ad uso esclusivo.
Arredamento dell’appartamento è moderno e di gusto.
Completo di tutti gli elettrodomestici, tra cui la lavastoviglie.
Porta Blindata e doppi vetri
Nel canone di locazione non sono incluse le spese condominiali di €150,00 comprensive di riscaldamento, acqua e servizio di portineria.
Ben servito dai mezzi pubblici di superficie tram linea 3 e a meno di 5 minuti le linee 90 e 91 che possono portar comodamente alla stazione metropolitana di ROMOLO.
L’immobile è posizionato in una zona ricca di attività commerciali e di pubblica utilità  

Avendo il tram 3 a 1 minuto da casa, raggiungere il centro della città Milano si impiega meno di 10 minuti.

L’immobile viene libero dal 1 dicembre. Costo – 1100€ + 150 spese condominiali.

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Bilocale Via De Togni 1

Corso Magenta – Via De Togni, proponiamo in condominio con portineria tutta la giornata, appartamento al primo piano di 2 locali oltre servizi. L’immobile è stato appena ristrutturato avendo rifatto il bagno e la cucina. L’appartamento viene dato VUOTO ad eccezione dei servizi che sono già arredati. completa la soluzione degli armadi a muro in corridoio e l’aria condizionata.
La richiesta è di 1100 piu le spese condominiali che sono circa 200€ mensili e comprendono il riscaldamento, acqua e servizio di portineria.

Libero Subito. 
NO STUDENTI

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