Prelievi e versamenti in contanti….

In Italia per l’utilizzo del denaro contante ci sono restrizioni e limiti, questo per contrastare i fenomeni di evasione e prevenire il riciclaggio. Ma il limite all’utilizzo del contante vuol dire anche limitare prelievi e versamenti.

I limiti per i pagamenti in contanti

Dallo scorso 4 luglio 2017 ci sono nuove sanzioni economiche per chi paga in contanti somme pari o superiori ai 3.000 euro: non più tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito, bensì da 3.000 a 50.000 euro.

Fino a 2.999,99 euro è possibile spostare soldi cash da un soggetto a un altro senza forme né vincoli. Anche ai fini della validità di una eventuale donazione, in quanto l’importo può considerarsi di “modico valore” non è necessario il notaio.

Per importi da 3.000 euro in su è necessario procedere con bonifico bancario o postale, assegno non trasferibile, carta di credito o bancomat (cosiddetta carta di debito). Se l’importo poi viene trasferito a titolo di donazione, per la validità dell’atto (da un punto di vista prettamente civilistico e non certo tributario) è necessario il notaio salvo si proceda con una “donazione indiretta”.

Quando il prezzo di un bene o di un servizio è superiore a 3.000 euro, è possibile pagare in contanti frazionando il pagamento a rate, purché ciascuna di esse non sia superiore a 3.000 euro. Affinché, tuttavia, ciò sia possibile, è necessario che la dilazione a rate non appaia un artificioso mezzo per violare la normativa, ma corrisponda a prassi commerciali.

Al contrario, frazionare un pagamento in rate versate in contanti (anche se inferiori a 3.000 euro) è vietato se ciò è un modo per superare il limite all’uso dei contanti imposto dalla legge, valutazione questa che viene fatta caso per caso dal giudice oppure quando i pagamenti a rate sono realizzati in momenti diversi “ma in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”.

Secondo il Ministero, per poter pagare in contanti e a rate un importo complessivamente superiore a 3.000 euro è necessario che vi sia un pregresso accordo scritto tra le parti e che ciò corrisponda a una prassi commerciale.

In generale il divieto dei pagamenti in contanti a partire da 3.000 euro non riguarda i rapporti con la banca e, quindi, i prelievi e versamenti sul conto.

I rischi

La legge consente al fisco di effettuare indagini bancarie sui conti correnti e, su tali dati, basare le proprie rettifiche del reddito e gli accertamenti fiscali. Da un lato l’amministrazione finanziaria può accedere alla cosiddetta “Anagrafe dei rapporti finanziari”, un database ove è riportata ogni informazione sui conti dei contribuenti; dall’altro lato è autorizzata a richiedere ulteriori notizie all’istituto di credito.

Il contribuente deve essere pronto a spiegare da dove provengono le somme versate sul conto se non sono state “denunciate” nell’annuale dichiarazione dei redditi, soprattutto se superiori alle sue disponibilità economiche. La mancata giustificazione della provenienza del denaro versato in banca può implicare un accertamento fiscale.

Per quanto riguarda gli imprenditori, dal 3 dicembre 2016 sono considerati ricavi – e quindi devono essere tassati – i prelievi “non giustificati” (senza l’indicazione del nome del beneficiario in contabilità o senza la sua comunicazione alle Entrate in caso di controllo) per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. Il rischio è quello di un accertamento fiscale e il pagamento di ulteriori imposte sui redditi. Questo solo se, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, il correntista non indica il soggetto beneficiario del prelievo, sempre che quest’ultimo non risulti dalle scritture contabili. Tale regola si applica soltanto ai titolari di reddito d’impresa e non ai professionisti.

Per tutti gli altri contribuenti i prelievi dal conto corrente sono liberi. Il dipendente della banca può tuttavia chiedere spiegazioni su come verranno usate le somme, tali informazioni servono solo per notiziare la direzione della banca in caso di sospetto di uso per fini di riciclaggio di denaro sporco; la direzione a sua volta, ritenendo i sospetti fondati, dovrà dare comunicazione all’Uif (Ufficio Informazioni Finanziarie) il quale a sua volta valuterà l’eventuale segnalazione alla Procura. La somma prelevata dal conto superiore a 3.000 euro però non può essere impiegata per pagare un unico acquisto di beni o servizi perché, in tal caso, si ricade nel divieto di trasferimento del denaro tra soggetti diversi sopra la soglia limite.

Per i professionisti un tempo valevano le stesse condizioni in essere per gli imprenditori, ma dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale equiparazione le cose sono cambiate. Oggi, dunque, i professionisti, come i lavoratori dipendenti, sono liberi di effettuare prelievi senza dover tenere traccia del beneficiario delle somme.

fonte: idealista

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Imu e Tasi abolite: chi continuerà a pagare e chi no

Si avvicina l’appuntamento con le tasse sulla casa: a versare il saldo del 18 dicembre di Imu e Tasi saranno i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale. Vediamo quali sono le regole per il 2017, che dovranno essere utilizzate anche per il pagamento della seconda rata di quest’anno.

Tasi prima casa 2017

Non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell’immobilie nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l’esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l’esenzione. La casa deve essere iscritta come un’unica unità immobiliare

Esenzione pertinenze Tasi 2017

Esenti dal pagamento della Tasi  anche le pertinenze dell’abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Imu case di lusso

L’esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l’Imu e la Tasi 2017. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l’Imu 2017, ma con un’aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro. Ma ci sono ville di lusso che sono esenti dal pagamento: si tratta delle villette inserite nella categoria catastale A7.

Tasi comodato uso gratuito

Riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito. Sempre e quando si rispettino determinate condizioni.

Aliquota Imu canone concordato

La legge di stabilità 2016 ha previsto anche agevolazioni per le case date in affitto a canone concordato, che usufruiscono di una riduzione Imu del 25%.

Tasi coniugi separati

I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la Tasi. Stop, dunque, alle tasse sulla prima casa per i separati che lasciano l’abitazione all’ex coniuge.

Tasi inquilini

La Legge di Stabilità prevede l’abolizione della Tasi 2017 anche per gli inquilini che hanno scelto l’unità immobiliare come abitazione  rincipale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.

Imu immobili invenduti

Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l’Imu, ma con un’aliquota agevola dell’1 per mille.

Imu e Tasi per i residenti all’estero

Anche i cittadini residenti all’estero dovranno pagare l’Imu e la Tasi, ad eccezione dei cittadini che percepiscono una pensione nel Paese di residenza, a condizione che l’immobile posseduto in Italia non sia locato o dato in comodato d’uso.

Imu e Tasi case inagibili e dimore storiche

I proprietari di immobili inagibili, inabitali e dimore storiche hanno diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile di Imu e Tasi

Imu terreni agricoli 2017 e imbullonati

Dal 2017 è entrato in vigore l’esenzione dell’Imu per i terreni agricoli per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 ha infatti cancellato la classificazione dell’Istat fra tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli.

A partire dal primo gennaio 2016 le imprese  hanno potuto escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell’Imu.

 

fonte: idealista

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Ripartizione spese proprietario inquilino: cosa dice la legge?

Manutenzione ordinaria a carico dell’affittuario e manutenzione straordinaria a carico del padrone di casa: ma quali spese rientrano nell’una e nell’altra categoria?

Siamo alle solite: tra te e il padrone di casa si è verificata l’ennesima disputa su chi debba riparare i guasti e gli interventi di manutenzione all’interno dell’appartamento in affitto. Il contratto non dice nulla a riguardo, ma è certo che gran parte degli accessori presenti nell’immobile erano già vecchi e logorati al momento della presa di possesso dell’immobile: facile è stato rompere le corde delle serrande, la molla del divano, la presa elettrica della cucina, il meccanismo di apertura e chiusura delle tende. In proposito hai letto sul codice civile che l’ordinaria manutenzione spetta all’inquilino mentre quella straordinaria al locatore. Tuttavia non hai chiara la distinzione e non sai stabilire quali spese rientrino nella prima categoria e quali nella seconda. Ti sembra assurdo, ad esempio, dover sostituire lo scaldabagno, benché guastatosi a causa della normale usura, e lasciare l’apparecchio a beneficio di chi, a contratto scaduto, ti sostituirà nella locazione. Stesso discorso per le spese di riparazione della televisione e degli altri elettrodomestici. Nel calderone poi ci sono gli esborsi dovuti al condominio come, ad esempio, i costi del giardinaggio, l’adeguamento dell’ascensore e il compenso all’amministratore. Così, per evitare di finire in causa, ti chiedi qual è la giusta ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino: cosa dice la legge in proposito? Di tanto parleremo in questo breve articolo, anche se un po lungo consiglio la lettura.

La prima cosa che devi fare per stabilire a carico di chi sono le spese di manutenzione dell’appartamento in affitto è leggere attentamente il contratto di locazione. Il codice civile lascia infatti libere le parti di definire, tra di loro e secondo il comune accordo, cosa compete all’una e cosa all’altra. La legge interviene solo laddove affittuario e padrone di casa non abbiano stabilito nulla o siano stati poco chiari, sicché è necessario integrare le loro volontà con le norme generali.

Immaginiamo dunque che nel contratto di affitto ci sia solo un generico e incomprensibile riferimento alle norme di legge che necessita pertanto di una attuazione concreta e pratica. Come si ripartiscono le spese tra proprietario e inquilino? Ecco cosa dice il codice.

La regola generale vuole che i costi per la manutenzione straordinaria spettino al locatore, ossia a chi affitta, mentre la manutenzione ordinaria spetti al conduttore, ossia all’inquilino. La manutenzione ordinaria riguarda tutti gli interventi e le riparazioni di basso valore resi necessari dal normale logorio, quello che deriva dall’uso quotidiano dell’immobile. Quindi, se anche lo scaldabagno o la televisione si sono rotti non per una causa specifica ma solo per “vecchiaia”, la loro sostituzione spetta al padrone di casa: l’acquisto di un nuovo impianto è infatti una spesa consistente che rientra nella straordinaria amministrazione. Stesso discorso per quanto riguarda la rottura di una tubatura o dell’impianto elettrico. Invece, il guasto a un rubinetto e la sostituzione della guarnizione o del tubo della doccia che perde spettano all’affittuario.

Le norme di riferimento della materia sono tre. La prima [1] stabilisce che il locatore deve consegnare al conduttore un immobile in buono stato ed impegnarsi, nello stesso tempo, a mantenerlo efficiente durante tutto il periodo di validità del contratto di affitto. Allo stesso tempo, spetta sempre al padrone di casa [2] eseguire tutte le «riparazioni necessarie», eccettuate solo quelle di piccola manutenzione che sono invece a carico del conduttore. Per «riparazioni necessarie» si intendono quelle indispensabili per consentire all’inquilino di utilizzare e godere appieno dell’immobile. Per esempio, la manutenzione delle pareti, degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, le spese per l’adeguamento normativo degli impianti stessi. Così, se nell’appartamento si è creata una rottura delle tubazioni del bagno che ha determinato un’infiltrazione nella casa del vicino che abita al piano di sotto, tutte le spese e gli inconvenienti dalla riparazione sono a carico del locatore. La spesa rientra infatti tra gli interventi «straordinari» e «necessari» che il codice pone a carico del proprietario. Viceversa, se le tubature si rompono per un comportamento negligente o un’azione maldestra del conduttore, è dovere dell’inquilino procedere alla riparazione (ma spetta al locatore dimostrare la colpa di quest’ultimo).

L’ultima norma del codice civile [3] definisce invece quali sono le spese che spettano all’inquilino, ossia quello di piccola manutenzione: sono quelle che derivano da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vecchiaia (ad esempio un divano che, a furia dell’uso, si sia strappato) o da caso fortuito (ad esempio un fulmine che abbia mandato in corto circuito l’impianto elettrico o la caldaia).

Alla luce di ciò è facile comprendere anche da soli come funziona la ripartizione delle spese tra proprietario e affittuario: ad esempio la sostituzione delle lampadine fulminatesi spetta all’inquilino, così come a quest’ultimo compete tinteggiare le pareti qualora vengano sporcate dal suo stesso utilizzo (e non invece se annerite per via dello smog e dello sporco che proviene dalla strada), riparare il rubinetto che perde, far oliare la porta di casa che non chiude più bene, ecc.

Se l’appartamento è arredato, gli eventuali piccoli guasti degli elettrodomesticispettano sempre all’affittuario: si pensi alle incrostazioni di calcare nella lavastoviglie, la sostituzione di un cestello della lavatrice, la manutenzione ordinaria della caldaia e l’aggiornamento del libretto, ecc.

Del resto, obbligo dell’inquilino [4] è restituire l’appartamento nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.

Che succede se l’inquilino anticipa la spesa per conto del padrone di casa, presentandogli solo successivamente il conto, senza cioè averlo prima consultato? La legge [5] stabilisce che quando l’appartamento necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne prima avviso al locatore. Se invece effettua la riparazione senza prima consultarsi con il proprietario dell’appartamento quest’ultimo potrebbe negargli il rimborso delle spese. Tuttavia ciò non vale se si tratta di riparazioni urgenti: in tal caso infatti il conduttore può sostenere le spese anche senza autorizzazione e dopo chiedere il rimborso, ma deve contemporaneamente dare avviso al locatore. Si pensi ad esempio al rimborso della fattura dell’idraulico chiamato per riparare un tubo del lavandino che perde. C’è una sola eccezione a questa regola: se il padrone di casa dimostra che, se preventivamente avvertito, avrebbe chiamato un tecnico di propria fiducia più economico, e quindi per la stessa riparazione avrebbe speso meno, la cifra da restituire all’inquilino potrebbe essere inferiore. La riparazione della televisione non è considerata intervento urgente.

Per tagliare la testa al toro e definire quali spese sono di natura ordinaria e quali straordinaria spesso vengono allegate (o richiamate) nel contratto di locazione delle apposite tabelle che indicano chi tra locatore e conduttore debba accollarsi la spesa. Queste sono vincolanti solo nei contratti a canone concordato, mentre in quelle a canone libero (di durata 4 anni + altri 4 di rinnovo automatico) le parti – come detto in apertura – possono predisporre una loro specifica elencazione.

Le regole che abbiamo appena indicato per quanto riguarda la manutenzione dell’immobile si applicano anche per quanto attiene alla ripartizione delle spese condominiali che, di norma, vengono anticipate dal locatore e poi a quest’ultimo rimborsate dall’inquilino. La regola è che tutte le spese relative all’uso della cosa comune sono a carico dell’inquilino (es. le spese per il servizio di portineria, la pulizia delle scale, la riparazione del guasto all’ascensore) mentre quelle di riparazione straordinaria sono del padrone dell’immobile (ad esempio ristrutturazione, pulitura facciata, coibentazione lastrico solare, installazione di un montacarichi, abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di termovalvole e contabilizzatori, ecc.).

Ad esempio l’installazione di un impianto di videosorveglianza è spesa straordinaria che compete al locatore, mentre i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di videocitofono e cancelli. Le spese ordinarie di giardinaggio sono a carico del conduttore mentre quelle straordinarie del locatore (per es. l’abbattimento di un albero colpito da un fulmine o inclinato dal vento o dalla neve).

fonte: laleggepertutti

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Quanto costa registrare il contratto locazione 2018?

 

La Registrazione contratti locazione è obbligatoria sia per i conduttori che per i locatori entro un termine di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore). 

Se il contratto è in cedolare secca non ci sono costi di registrazione o di risoluzione, ma solo nel caso dove ci siano dei subentri o modifiche al proprio contratto.

Se invece il proprietario NON opziona il regime di cedolare secca, ci sono dei costi come vi elenco di seguito.

Registrazione contratto di locazione: 

La Registrazione di un contratto di locazione può essere effettuata per via cartacea o online presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dall’affittuario o dal locatario, o dalla società intermediare, nel seguente modo:

  • Presentando il nuovo nuovo modello RlI aggiornato alle istruzioni di settembre 2017;
  • Pagando un’Imposta di bollo da 16,00 euro ogni 100 righe di contratto.
  • Ricevuta di pagamento imposta di registro da versare con modello F24 Elide se il contratto di affitto non prevede la cedolare secca;
  • Allegando in unico file, uan copia del contratto di locazione da registrare + eventuale documentazione quale per esempio scritture private, mappe, dicitura APE.

Dopo la richiesta di registrazione del contratto, l’Agenzia delle Entrate:

  • Restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla ricezione
  • Rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.

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I vantaggi della locazione a Canone Concordato

Oltre la questione TEMPO, la locazione a canone concordato può essere una buona opzione per risparmiare, sia per il locatore che per il conduttore.

Trattandosi di un contratto di locazione a prezzi convenzionati rappresenta un vantaggio sia per l’inquilino che potrà pagare un affitto più basso, sia per il locatore che, dovendo pagare le tasse sulla locazione percepita, potrà beneficiare di una cedolare secca più bassa, pari al cioè al 10% (approvato in modo definitivo con Legge di Stabilità 2018)

Il contratto di locazione a canone concordato deve avere una durata non inferiore a tre anni, tacitamente rinnovabili per altri due anni.
Dal canone concordato non sono escluse le locazioni brevi che vanno cioè da 1 a 18 mesi. SONO invece esclusi glia affitti BREVI, quelli sotto i 30 giorni.

Gli importi massimi e minimi dei canoni stabiliti per il contratto concordato sono determinati a livello locale dalla contrattazione tra le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini e si basano sulle caratteristiche dell’immobile, sulla zona dove si trova e sul numero degli occupanti.

La locazione a canone concordato NON sempre è più bassa rispetto a quella determinata dai prezzi di mercato, pero di solito si, ma se andiamo a calcolare il risparmio fiscale, è notevolmente più conveniente in determinate situazioni.

Le agevolazioni fiscali per il proprietario

  • Riduzione IMU
  • Cedolare secca: aliquota  ridotta al 10%  per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nel Comune di Milano.
  • Riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato. I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), i due tributi si determineranno applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino con reddito basso

Gli inquilini a basso reddito possono usufruire di detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi di:

  •  495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
  • Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino in TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di: 

  • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
  • La detrazione spetta a condizione che:
    • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
    • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Queste detrazioni spettano solo per i primi tre anni di trasferimento della residenza.

Agevolazioni fiscali per l’inquilino che studia all’università FUORI SEDE

  • Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale. In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
  • Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

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Come si registra un contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate?

Il contratto di locazione e di affitto va registrato all’Agenzia delle entrate obbligatoriamente entro 30 giorni dalla stipula del contratto concordato tra affittuario e proprietario e può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, mediante:

Registrazione contratto locazione online: modalità di registrazione facoltativa per tutti i contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici ad eccezione in quanto obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili. I contribuenti per la registrazione contratto di locazione e affitto immobili, devono utilizzare il nuovo modello Rli.

Tale modello, è infatti obbligatorio e può essere usato non solo per la prima registrazione contratto di locazione ma anche per proroghe, cessioni e risoluzioni, adesione o revoca cedolare secca eventuali denunce di affitto in nero o canoni più alti rispetto all’importo pattuito. Per i contribuenti non obbligati alla registrazione del contratto per via telematica, è prevista la possibilità di presentare il modello presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che provvederanno all’invio online.

Registrazione contratto locazione e affitto in modalità cartacea: è necessario recarsi presso uno degli uffici di competenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate, per compilare il nuovo modello Rli.

Registrazione contratto di locazione tramite intermediario: affidando l’incarico di registrare il contratto dando mandato a professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. o un delegato.

Registrazione del contratto di affitto online, Per i contribuenti, affittuari e/o proprietari, che scelgono la modalità telematica per la Registrazione contratti locazione e di affitto online presso l’Agenzia delle Entrate, devono utilizzare necessariamente il modello RLI 2018.

Per effettuare la registrazione contratti locazione 2018 online l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo software di compilazione modello RLI che consente sia la registrazione contratto locazione RLI cedolare secca e APE che il pagamento delle imposte di registro, imposta di bollo, tributi e compensi mediante il modello f24 elide.

Registrazione tramite intermediario o delegato:

L’affittuario o il proprietario possono scegliere di rivolgersi ad un intermediario per la registrazione del contratto di affitto e di locazione di un immobile.

L’intermediario è riconosciuto nelle forme di soggetti quali professionisti, associazioni di categoria, Caf, commercialisti che hanno l’obbligo di rilasciare, nel momento in cui assume l’incarico:

  • Dichiarazione, datata e sottoscritta, con cui si impegna a provvedere alla registrazione e all’esecuzione dei pagamenti telematici delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni.
  • 2 copie della ricevuta di avvenuta registrazione o dell’esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, delle proroghe, anche tacite, delle cessioni, delle risoluzioni (una è destinata all’altra parte contraente che non ha richiesto la registrazione).
  • 1 copia della ricevuta di pagamento delle imposte dovute.
  • Un altro modo per registrare un contratto di locazione è incaricare un soggetto delegato con adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
  • Il contribuente è tenuto a trasmettere una richiesta di delega al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate identificandosi attraverso appositi codici (presenti sul modulo per la richiesta di abilitazione al servizio Entratel).

In particolare, il delegante deve compilare il quadro “T” del modulo, indicando i dati relativi al destinatario della delega (codice fiscale, cognome e nome per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale se si tratta di persona giuridica). 

Riepilogo:

Costo registrazione contratto locazione Imposta ordinaria Cedolare secca
imposta di registro:
  • Fabbricati a uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
  • Fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva e 2% del canone, negli altri casi;
  • Fondi rustici 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
  • Altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
 non si paga
 Imposta di bollo  16 euro ogni 100 fogli di contratto  non si paga
 Imposta sostitutiva  non si paga
  • canone libero: 21% del canone annuo stabilito dalle parti.
  • canone concordato: 10% fino al 2017, 15% dal 2018. 

fonte: guida fisco

 

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La “piazza” è sempre più dinamica

Secondo i dati Agenzia delle Entrate elaborati da diverse realtà del settore, il trend del mercato immobiliare in Italia è in crescita ma non più a 2 cifre come nel 2016 (+18,6%) ma rimane comunque dinamico con una crescita del +4,9%. Quello che ad oggi è rilevante sono le tempistiche di vendite che si sono abassate dei canonici 6 mesi del 2014 ai 4,7 mesi nel 2017, portando a una domanda in crescita e un’offerta che inizia a diminuire, determinando dunque il rialzo dei prezzi.

I valori immobiliari di Milano registrano un aumento del 2,5% nel 2017, anche se non distribuito ugualmente nella città.

Variazione %prezzi macroaree II sem2017 su I sem2017

“CENTRO: PREZZI STABILI E DOMANDA DIVERSIFICATA

Sono sostanzialmente stabili i prezzi nel centro della città. Nel quartiere di Porta Romana-Crocetta si registra un lieve aumento di acquisti per investimento, in particolare di bilocali da 250-300 mila €. Per questa finalità piace soprattutto la zona di via Orti e limitrofe dove se ne trovano all’interno
di stabili di ringhiera “Vecchia Milano” ed acquistabili, in buono stato, a prezzi medi di 4000-5000 € al mq. Valori simili anche per gli immobili situati in via della Commenda. 

BOVISA-SEMPIONE: RIALZO DEI VALORI TRAINATO COMASINA, FARINI E ISOLA

La macroarea che segnala l’aumento dei prezzi più importante è quella di Bovisa-Sempione (+4%) grazie al trend di diverse zone, tra cui Bovisasca, Comasina, Maciachini ed Isola.
Prezzi in rialzo nei quartieri di Comasina e Bovisasca. Il rialzo più marcato dei valori immobiliari nel quartiere Comasina è dovuto alla presenza di prezzi molto contenuti che stanno attirando l’attenzione sia di acquirenti di prima casa e sia di investitori (con budget inferiori a 100 mila €). In zona infatti si registra una buona domanda di immobili in affitto alimentata da coloro che non riescono ad acquistare, da lavoratori fuori sede attratti dai collegamenti (due fermate di metropolitana e la stazione del passante ferroviario). La Comasina offre prevalentemente edilizia popolare ed i valori immobiliari si aggirano intorno a 1200-1300 € al mq.

LODI-CORSICA: QUOTAZIONI E RICHIESTE IN RISALITA

 In aumento del 3,5% i valori nella macroarea di Lodi-Corsica: tra i quartieri con valori in aumento si segnalano Montenero, Umbria-Martini e Corvetto-Grigioni-Brenta. Viale Montenero è apprezzato sia da investitori e sia da acquirenti di prima casa che cercano piccoli tagli. Piace perché fuori
dall’area “C”, perché è ricca di locali e per questo attira giovani acquirenti. I valori in questa zona sono in aumento grazie alla presenza di investitori e di acquirenti di prima casa. I primi acquistano prevalentemente monolocali e bilocali tagli di cui c’è una discreta offerta in zona. Tra gli investitori si contano anche genitori di studenti della Bocconi. Ci sono anche acquirenti di prima
casa spesso orientati su tagli più grandi. Le zone più richieste sono viale Montenero, via Carlo Botta e piazzale Libia. Viale Montenero è in cima alle preferenze degli investitori e di coloro che cercano una casa “Vecchia Milano”. Le quotazioni sono di 5000-5500 € al mq per le soluzioni ristrutturate e di 3300-3600 € al mq per quelle da ristrutturare. 

NAVIGLI-FAMAGOSTA: INVESTITORI A CACCIA DI PICCOLI TAGLI GRAZIE A
“SYMBIOSIS” E “FONDAZIONE PRADA”

+2,8% l’incremento dei valori immobiliari nella macroarea di Navigli-Famagosta. Mercato immobiliare dinamico nell’area che si sviluppa intorno alle vie Villoresi, Carlo D’Adda, Lombardini, Carlo Torre. Ci troviamo, infatti, a ridosso dei Navigli e poco lontano dalle fermate della metropolitana di “Porta Genova” e “Romolo”. Ad acquistare sono spesso persone che già vivono nel quartiere e ne apprezzano i servizi e la tranquillità. Si acquistano soprattutto bilocali di cui c’è abbastanza offerta in seguito a numerosi frazionamenti avvenuti negli anni passati. L’offerta immobiliare è eterogenea e spazia da soluzioni all’interno di immobili d’epoca del XIX e XX secolo ad appartamenti in condomini degli anni ’60-’70. I primi, in buono stato, si valutano mediamente 4000-4300 € al mq mentre i secondi possono essere valutati intorno a 3800-4000 € al mq.

VERCELLI-LORENTEGGIO: VINCONO GLI ACQUISTI PER USO INVESTIMENTO

La macroarea di Vercelli-Lorenteggio segnala un aumento dei valori del 2% grazie anche al mercato decisamente dinamico della zona di Porta Genova, viale Coni Zugna, via Solari, via Savona  e via Tortona dove i prezzi sono in leggero rialzo. Forte la componente di domanda ad usoinvestimento, alimentata da coloro che acquistano per mettere a reddito o da genitori che
comprano per i figli studenti. Hanno un budget inferiore a 300 mila €. Su viale Papiniano, corso Genova e viale Coni Zugna le quotazioni di un buon usato oscillano intorno a 4500-5000 € al mq. Si sale a 5200-5500 € al mq per gli immobili posizionati in corso Genova e nelle sue traverse. Su via Savona e su via Tortona, apprezzate soprattutto da un target più giovane, i valori di una soluzione ristrutturata arrivano a 5000 € al mq. Su viale Papiniano e in via Solari sono presenti dei cantieri di nuova costruzione i cui valori si aggirano intorno a 6000-7000 € al mq.”

CITTA’ STUDI-INDIPENDENZA: LE NUOVE COSTRUZIONI VIVACIZZANO IL MERCATO

“La macroarea di Città Studi-Indipendenza registra un rialzo delle quotazioni dell’1,8%, in seguito al trend dei valori della zona di corso XXII Marzo-Dateo. Su corso XXII Marzo prevalgono per lo più  gli acquisti di prima casa. Parliamo di una zona con un’offerta qualitativa medio alta dove si concentrano anche immobili di particolare prestigio (via Marcona, via Hajech, via Piolti de’ Bianchi)
dei primi anni del 1900 valutati, se ristrutturati, fino a 6000 € al mq. Su corso XXII Marzo una soluzione in buono stato si vende intorno a 4000 € al mq. Quotate 7000 € al mq le soluzioni signorili in buono stato che si affacciano su piazza Grandi. La zona è stata interessata da interventi nuovi tra cui l’ex area di Porta Vittoria che, sbloccato, porterà sul mercato numerosi immobili. Inzona sono presenti altri interventi di nuova costruzione in via Cena e via Poma a prezzi medi di 7000 € al mq. I valori scendono a 3500- 4000 € al mq nella zona compresa tra viale Piceno e corso XXII Marzo a causa del maggiore traffico presente. Si registra un aumento di interesse da parte degli investitori grazie anche alla futura fermata della metropolitana che sorgerà in piazzale Susa.”

STAZIONE CENTRALE-GIOIA-FULVIO TESTI: MOLTI INTERVENTI DI RECUPERO

“Un’altra macroarea interessante per i lavori in corso e che è quella di Stazione Centrale-Gioia Fulvio Testi (+1,4% nella seconda parte del 2017) grazie sia all’andamento del quartiere di Buenos Aires-Venezia sia dell’area di Fabio Filzi dove si indirizzano sia investitori sia acquirenti di prima casa. Agli investitori piace la vicinanza alla Stazione Centrale. Non mancano operazioni di frazionamento su tagli molto ampi al fine di ricavare poi piccoli tagli. In via Fabio Filzi gli stabili vanno dai primi anni del 1900 fino agli anni ’60 e, in buono stato, hanno quotazioni medie di 4000-4500 € al mq che salgono a 5000 € al mq per le abitazioni più signorili che sorgono nelle strade di congiunzione tra via Filzi e via Vittor Pisani. I valori scendono a 3000 € al mq per le soluzioni posizionate oltre via Galvani.”

FIERA-SAN SIRO: COMPRAVENDITE TARGATE PRIMA CASA E EFFETTO CITY LIFE

“La macroarea Fiera-San Siro registra un aumento delle quotazioni dello 0,7%. Nella zona di FieraMonterosa il mercato è dinamico e si segnalano prevalentemente acquisti di prima casa. L’offerta inizia a contrarsi, si riesce a trattare meno il prezzo e i tempi di vendita sono diminuiti. Iniziano ad
arrivare le prime richieste da parte di coloro che lavoreranno presso le sedi di “Allianz” e “Generali” a City Life e che si aggiungono a coloro che lavorano già presso le aziende vicine. Il completamento di “City Life” con l’apertura dello Shopping District ha mutato la percezione della zona a residenti e non, e ha indirizzato l’attenzione dei potenziali acquirenti verso vie limitrofe come via Albani, piazzale Arduino, viale Berengario. Le quotazioni più elevate si raggiungono per le abitazioni presenti in via Monterosa e strade limitrofe e via Dominichino dove si concentrano prevalentemente immobili più signorili costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Le quotazioni si aggirano intorno 4000-5000€ al mq.”

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa  e potete leggere l’articolo completo – https://news.tecnocasagroup.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/MILANO.-Mercato-immobiliare-IIsem17-Gruppo-Tecnocasa.pdf 

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Seconda rata Imu 18 dicembre 2017

Il 18 dicembre i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale saranno chiamati a versare la seconda rata dell’Imu e della Tasi 2017.

Il Dipartimento delle Finanze (Df) ha pubblicato un comunicato che contiene le prime indicazioni per la seconda rata Imu e Tasi 2017, la cui scadenza è fissata per il 18 dicembre 2017.

Il termine ordinario per il pagamento, il 16 dicembre, cade quest’anno di sabato. Per questa ragione, il versamento slitterà, come ricorda il Df a lunedì 18 dicembre. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2017 nel sito informatico www.finanze.it.

Ai fini della corretta individuazione delle aliquote necessarie per il pagamento, il Df ha pubblicato un documento con le indicazioni per il versamento della seconda rata Imu e Tasi 2017, che alleghiamo… cosi  puoi scaricarlo e fare bene tutti i calcoli.  scarica QUI

fonte: idealista

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Bilocale Via De Togni 1

Corso Magenta – Via De Togni, proponiamo in condominio con portineria tutta la giornata, appartamento al primo piano di 2 locali oltre servizi. L’immobile è stato appena ristrutturato avendo rifatto il bagno e la cucina. L’appartamento viene dato VUOTO ad eccezione dei servizi che sono già arredati. completa la soluzione degli armadi a muro in corridoio e l’aria condizionata.
La richiesta è di 1100 piu le spese condominiali che sono circa 200€ mensili e comprendono il riscaldamento, acqua e servizio di portineria.

Libero Subito. 
NO STUDENTI

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